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29 APRILE 2013

DERIVATI DI FOCA, CORTE EU NE RIBADISCE IL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE
Il Tribunale Europeo, ribadisce e conferma la validità del regolamento che disciplina la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca. E dunque - con sentenza di ieri - respinge il ricorso presentato dalla Inuit Tapiriit Kanatami (un'associazione che rappresenta gli interessi degli Inuit canadesi) e da altri produttori e commercianti di prodotti derivati dalla foca di diverse nazionalità. Questi, infatti, hanno impugnato il regolamento di attuazione del regolamento di base ritenendolo illegittimo. In particolare, sostengono che lo scopo principale del regolamento di base, consiste nella tutela del benessere degli animali, però il perseguimento di tale scopo non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione.
Il regolamento prevede un divieto generale di commercio dei prodotti derivati dalla foca nell'UE. Ma, autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca solo quando questi provengono dalla caccia, tradizionalmente praticata dalla comunità degli Inuit a fini di sussistenza. E autorizza l'ingresso, il deposito, la trasformazione o la fabbricazione di prodotti derivati dalla foca nell'Unione, qualora questi siano destinati all'esportazione e non siano mai messi in libera pratica nel mercato dell'Unione. Del pari, autorizza l'importazione di tali prodotti quando essa ha natura occasionale e riguarda esclusivamente merci destinate all'uso personale (e non a fini commerciali) e quando tali prodotti provengono da una caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata allo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine.
Il regolamento è stato elaborato dall'UE allo scopo di armonizzare le norme in vigore nella Comunità in materia di attività commerciali riguardanti i prodotti derivati dalla foca, ed evitare in tal modo turbative del mercato interno. Ed è stato elaborato anche cercando di tener conto dei requisiti in materia di benessere degli animali. Il legislatore europeo può ricorrere a tale procedura - segnatamente, in caso di divergenze tra le normative nazionali - qualora queste siano tali da costituire ostacolo alle libertà fondamentali e da incidere, in tal modo, direttamente sul funzionamento del mercato interno.
Fra l'altro, la caccia alle foche ha sollevato vive preoccupazioni presso il pubblico e i governi sensibili al benessere degli animali in considerazione del dolore, dell'angoscia, della paura e delle altre forme di sofferenza che l'uccisione e la scuoiatura delle foche - nel modo in cui sono svolte più frequentemente - causano a tali animali.
In risposta a tali preoccupazioni, diversi Stati membri hanno adottato misure legislative di disciplina del commercio dei prodotti derivati dalla foca, vietandone l'importazione e la produzione, mentre in altri Stati membri il commercio di questi prodotti non è stato oggetto di alcuna limitazione. Ma a lungo andare la coesistenza nell'Unione di condizioni commerciali diverse avrebbe potuto dare origine a una frammentazione del mercato interno e avrebbe potuto ostacolare il commercio. Dunque, per armonizzare le norme ed evitare turbative del mercato interno dei prodotti derivati dalla foca, il legislatore UE è intervenuto con un regolamento. Tenendo conto del benessere degli animali, ha adottato misure intese a ridurre la domanda da cui traggono origine la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca e, di conseguenza, la caccia delle foche a fini commerciali.
Peraltro, rassicurando i consumatori sul fatto che i prodotti derivati dalla foca non sono più commercializzati nell'Unione (ad eccezione di quelli provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit per la propria sussistenza), il legislatore ha altresì eliminato gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti alternativi (non derivati dalla foca), che è impossibile distinguere dai prodotti originali (ottenuti dalla foca) simili. Inoltre, il legislatore ha provveduto affinché non siano lesi gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia alle foche a fini di sostentamento. Tanto che è prevista una deroga al divieto di immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca, quando questi provengono dalla caccia praticata dalle comunità Inuit e dalle altre comunità indigene a fini di sussistenza.

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